(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 23 dell'11 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PPROMULGA la seguente legge: Art. 1. Integrazione della composizione della Consulta regionale per il turismo 1. Al primo comma dell'art. 24 (Consulta regionale per il turismo) della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2, concernente norme sull'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna, sono aggiunte le seguenti lettere: " v) un rappresentante del CAI designato dalla delegazione regionale dello stesso; z) il presidente dell'agenzia regionale di promozione turistica." 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale provvede ad integrare la composizione della Consulta regionale per il turismo, formata con decreto 6 febbraio 1987 n. 80, nominando il rappresentante del CAI designato ai sensi del primo comma e il presidente dell'agenzia regionale di promozione turistica.