(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
                      n. 23 dell'11 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PPROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Integrazione della composizione
               della Consulta regionale per il turismo
 
   1. Al primo comma dell'art. 24 (Consulta regionale per il turismo)
della legge regionale  20  gennaio  1986,  n.  2,  concernente  norme
sull'organizzazione  turistica  dell'Emilia-Romagna, sono aggiunte le
seguenti lettere:
    "  v)  un  rappresentante  del  CAI  designato  dalla delegazione
regionale dello stesso;
     z)   il   presidente   dell'agenzia   regionale   di  promozione
turistica."
   2.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge il presidente della giunta regionale provvede ad  integrare  la
 
composizione  della  Consulta  regionale  per il turismo, formata con
decreto 6 febbraio 1987 n. 80, nominando il  rappresentante  del  CAI
designato  ai  sensi  del  primo  comma  e il presidente dell'agenzia
regionale di promozione turistica.